INFORMAZIONI UTILI SULLA GESTIONE DEI PIANI DI F.C.

1 - Delega a Soggetti Terzi

Considerato che ill punto 11 del 1° Avviso Fapi 2004 (cfr. Delibera C.d.A. Fapi n. 45-04 del 9/9/2004) testualmente recita:

“La delega a Soggetti terzi di parte delle attività previste per la realizzazione dei Progetti è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico e, comunque, deve essere contenuta nei limiti di:

  • 30% del costo totale approvato per i Progetti presentati direttamente da Aziende;
  • 20% del costo totale approvato per i Progetti presentati da Enti o Agenzie Formative.

Non possono essere delegate le attività di Direzione, Coordinamento e Amministrazione. In ogni caso si dovrà allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del Soggetto terzo incaricato.”

Si chiarisce:

detti limiti si intendono riferiti al costo totale del Piano approvato. Nel caso di attuazione parziale del Piano approvato, gli stessi limiti sono riferiti al costo totale complessivo dei Progetti costituenti il Piano effettivamente avviati.

2 - Costi Ammissibili

Premesso che le percentuali massime di spesa per voci di costo sono quelle indicate al punto 10 del 1° Avviso Fapi 2004 (cfr. Delibera C.d.A. Fapi n. 45-04 del 9/9/2004) con le flessibilità di cui alla “Interpretazione autentica e chiarimento integrativo del punto 10, quarto capoverso del 1° Avviso Fapi 2004” pubblicato sul sito del Fondo,

Si precisa

che, in sede di Rendiconto finale, i limiti percentuali per categoria di spesa previsti nel provvedimento di autorizzazione a finanziamento si intendono riferiti al Piano.