1 - Delega a Soggetti Terzi
Considerato che ill punto 11 del 1° Avviso Fapi 2004
(cfr. Delibera C.d.A. Fapi n. 45-04 del 9/9/2004) testualmente
recita:
“La delega a Soggetti terzi di parte delle attività
previste per la realizzazione dei Progetti è ammessa
unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico
e, comunque, deve essere contenuta nei limiti di:
- 30% del costo totale approvato per i Progetti presentati
direttamente da Aziende;
- 20% del costo totale approvato per i Progetti presentati
da Enti o Agenzie Formative.
Non possono essere delegate le attività di Direzione,
Coordinamento e Amministrazione. In ogni caso si dovrà
allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo
del Soggetto terzo incaricato.”
Si chiarisce:
detti limiti si intendono riferiti al costo totale del Piano
approvato. Nel caso di attuazione parziale del Piano approvato,
gli stessi limiti sono riferiti al costo totale complessivo
dei Progetti costituenti il Piano effettivamente avviati.
2 - Costi Ammissibili
Premesso che le percentuali massime di spesa per voci di
costo sono quelle indicate al punto 10 del 1° Avviso Fapi
2004 (cfr. Delibera C.d.A. Fapi n. 45-04 del 9/9/2004) con
le flessibilità di cui alla “Interpretazione
autentica e chiarimento integrativo del punto 10, quarto capoverso
del 1° Avviso Fapi 2004” pubblicato sul sito del
Fondo,
Si precisa
che, in sede di Rendiconto finale, i limiti percentuali per
categoria di spesa previsti nel provvedimento di autorizzazione
a finanziamento si intendono riferiti al Piano.
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