Aderire al Fapi non comporta nessun costo aggiuntivo per l’impresa: basta decidere di destinare al Fapi, seguendo la procedura indicata di seguito, il contributo (0,30%) previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che l'impresa già versa all'Inps ogni volta che paga i contributi.
Per aderire al Fondo Formazione PMI è sufficiente indicare nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, nell’ambito dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice FAPI inserendo il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.
L'effetto dell'adesione è immediato, l'azienda, potrà usufruire dei finanziamenti del Fondo Formazione PMI sin da subito.
I versamenti al Fondo inizieranno a decorrere dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice "FAPI". In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.
L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno.
TRASFERIRSI DA UN ALTRO FONDO A FAPI
Le aziende iscritte ad altri Fondi interprofessionali, ma interessate a trasferirsi presso FAPI, hanno la possibilità di trasferire il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo precedentemente scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. Possono comunque essere trasferite le sole risorse relative ai versamenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2009 e devono essere almeno pari a 3.000 euro.
Le aziende interessate, nel caso in cui in ciascuno dei tre anni precedenti non ricadono nella definizione comunitaria di micro e piccole imprese (imprese autonome con meno di 50 dipendenti ed un fatturato o un bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro), dovranno inviare richiesta al Fondo di provenienza (e per conoscenza al nuovo Fondo) per il trasferimento delle risorse, allegando copia del DM10/2 nel quale è stata espressa la revoca. Operativamente è sufficiente scegliere nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Revoca" inserendo il codice REVO e selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice FAPI.
FUSIONI E/O INCORPORAZIONE DI AZIENDE
In caso di operazioni di fusione per incorporazione o di cessione di ramo di azienda, l'adesione già operata dall'azienda incorporata o ceduta continua a produrre automaticamente effetti finanziari e contributivi. Le aziende che realizzano operazioni societarie devono comunicare alla competente sede INPS la "continuità nell'adesione" al fondo interprofessionale (INPS, circ. 54/2009). I datori di lavoro subentranti hanno comunque la possibilità di revocare tale adesione con le consuete modalità sopra descritte. Nel caso in cui, per effetto di tali operazioni societarie, il datore di lavoro risulti contestualmente aderente a fondi tra loro diversi, è tenuto ad aprire più posizioni contributive (INPS, circ. 60/2004, INPS, circ. 54/2009). Ad eccezione del personale dirigente per il quale è possibile aderire a specifici fondi, ogni datore di lavoro può infatti aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
Per ogni riferimento sulle procedure di adesione è possibile consultare la Circolare INPS n. 107 del 01/10/2009 o contattarci per approfondire ogni aspetto legato all’offerta del Fondo Formazione PMI ed a tutte le opportunità per gli associati.